REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (D.M. DEL 26/10/2018)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La Camera di Commercio di Lucca comunica di aver dato avvio al procedimento di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione come previsto dall'art. 7 del D.M. 26/10/2011.
Le imprese interessate dal procedimento di revisione sono quelle indicate nell'elenco ed in particolare si tratta di tutte quelle imprese svolgenti l'attività per le quali sono decorsi 4 anni dalla presentazione, in via alternativa:
- della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di agente di affari in mediazione
- della pratica di Aggiornamento della posizione RI/REA ai sensi dell'art.11 del D.M. 26/10/2011 (adempimento effettuato al momento della soppressione del precedente Ruolo)
- della pratica inerente l'ultima revisione effettuata
La pubblicazione dell'elenco delle imprese soggette alla revisione adempie all'obbligo previsto per legge di comunicare l'avvio del procedimento, stante l'elevato numero dei destinatari della comunicazione.
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, il procedimento sarà considerato notificato.
Per effettuare la revisione, le imprese interessate dovranno presentare una pratica telematica al registro imprese entro il 31/03/2022. La pratica dovrà contenere, oltre alla documentazione necessaria alla sua correttezza formale:
- modello per la revisione dinamica dei requisiti C47 compilato e sottoscritto da parte di tutti coloro che svolgono l'attività di agenti di affari in mediazione per conto dell'impresa (imprenditore, legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori ecc..). Il modello C47 è direttamente scaricabile dai software compatibili alla presentazione delle pratiche al registro delle imprese.
- la polizza assicurativa obbligatoria contro rischi professionali per l'annualità 2021.
La pratica di revisione comporta il pagamento dei diritti di segreteria (18 euro per imprese individuali e 30 euro per le società) al termine della predisposizione della pratica telematica indirizzata al Registro delle imprese. Non è invece dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
Nel caso in cui l'impresa soggetta alla revisione non provveda all'invio della pratica nei termini previsti, la stessa sarà destinataria di un provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del conservatore del Registro delle Imprese (art.7 del D.M. del 26/10/2011).
Anche nel caso in cui dall'istruttoria della pratica o dai controlli a campione effettuati dall'ufficio emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalle norme (Legge 39/89 e successive modificazioni in tema di agenti di affari in mediazione), sarà adottato il provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.
Si invitano, pertanto, tutte le imprese interessate dal procedimento a leggere il Regolamento per la Revisione dinamica, in forma massiva, dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione.