Modulo A) Controllo interno della produzione

Questo modulo, di particolare importanza per il settore elettrotecnico, è riferito sia alla fase di progettazione che a quella di fabbricazione del prodotto. Descrive il procedimento attraverso il quale il fabbricante stesso, senza dover ricorrere ad enti terzi, assicura e certifica con la dichiarazione di conformità che i prodotti in oggetto sono conformi ai requisiti della direttiva. Dovrà tenere la documentazione tecnica, per consentire di valutare la corrispondenza del prodotto con i requisiti della direttiva, a disposizione delle autorità di controllo. Il fabbricante dovrà inoltre dimostrare nella propria documentazione di aver preso tutte le misure necessarie per garantire che il processo di fabbricazione dei prodotti assicuri la conformità degli stessi al progetto.
Non tutti i fabbricanti, però, sono in grado di autocertificarsi, bensì solo quelli individuati e ritenuti idonei dall’Ufficio Centrale Metrico.
Le prove, effettuate su campioni, vengono svolte dall’organismo notificato, oppure direttamente dal fabbricante (es. caschi, ma ciò vale anche per la maggior parte degli strumenti di misura).
Per organismo notificato (ossia notificato alla CEE), si intende la struttura che ha le competenze per il settore di riferimento e dà le garanzie di poter mantenere un certo standard qualitativo nel tempo. Un esempio di organismo notificato è dato dai centri Sit dell’Enel per la taratura dei contatori elettrici (Sit = sistema italiano di taratura). Si ricorda che organismi notificati sono tutti gli uffici metrici.
Ogni anno, con decreto, viene redatto un elenco di laboratori autorizzati la cui certificazione ha carattere legale.

Modulo A/ bis)

Rappresenta una variante che prevede un certo intervento da parte di un ente terzo su apparecchi particolarmente complessi.

Modulo B) Esame ce del tipo o procedura di omologazione CE

Questo modulo si riferisce solo alla fase di progettazione dei prodotti e viene integrato con altri moduli riferiti alla fase di produzione. Esso è tipico del settore metrologico. Il modulo illustra la procedura mediante la quale un organismo terzo notificato (in Italia, l’Ufficio Centrale Metrico) accerta mediante esame della documentazione e, se del caso, mediante prove pratiche, la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva. All’ufficio metrico c/o le Camere di Commercio può essere richiesta una collaborazione da parte dell’Ufficio Centrale, che è l’unico che emette il certificato. Tale accertamento viene effettuato su un campione rappresentativo della produzione e la rispondenza del prodotto viene attestata mediante il rilascio al fabbricante del Certificato Ce di tipo.
Il fabbricante in possesso di detto certificato dovrà in seguito necessariamente segnalare all’organismo che ha rilasciato l’omologazione ogni variante al prodotto per procedere, se del caso, ad un nuovo procedimento di omologazione. Il certificato CE del tipo, che dovrà essere custodito dal fabbricante, farà ovviamente parte della documentazione tecnica riguardante il prodotto.

Modulo C) Conformità al tipo

Questo modulo viene utilizzato solamente per la fase di produzione, integrando il modulo B. Per effetto di questa procedura, il fabbricante dovrà dichiarare - se lo può fare, altrimenti interviene l’ufficio Centrale Metrico - ed assicurare la conformità dei prodotti al prototipo che era stato oggetto di omologazione in sede di progettazione. Un organismo o ente notificato, che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato l’omologazione, sorveglia la produzione mediante prelievi e prove casuali sui prodotti.

Modulo D) Garanzia della qualità della produzione (EN ISO 9002)

Si applica solamente alla fase di produzione ad integrazione del modulo B, ovvero nel caso in cui esista già un modello approvato. Si tratta di un procedimento mediante il quale il fabbricante fa certificare dall’Ufficio Centrale (o da altri 5 organismi notificati) la qualità delle modalità di produzione. Quindi il produttore marca autonomamente il prodotto ed è soggetto solo ai controlli dell’Ufficio Centrale.
I questo caso, cioè, la conformità dei prodotti al prototipo approvato, che il costruttore deve garantire, è assicurata dal Sistema Qualità del costruttore stesso, che deve coprire gli aspetti di produzione, cullaudo finale e prove, come richiesto dalla EN ISO 9002 e che viene certificato e sorvegliato da un Ente o Organismo notificato.

Modulo E) Garanzia della qualità dei prodotti (EN ISO 9002)

Questo modulo si riferisce sempre alla fase di produzione ed è nella pratica multo simile al precedente: anche in questo caso, la conformità dei prodotti al prototipo approvato è assicurata dal Sistema Qualità che, però, secondo i dettami della EN ISO 9003, copre solo gli aspetti di collaudo finale e prove.

Modulo F) Verifica sul prodotto

Anche questo modulo si applica solamente alla fase di produzione ad integrazione del modulo B. Descrive la procedura mediante la quale vengono eseguite le prove di conformità direttamente sui prodotti, sia su ogni singolo sia su base statistica, a cura di un apposito Organismo Notificato a questo scopo. L’Organismo dovrà redigere una certificazione scritta di conformità delle prove eseguite.

Modulo G) Verifica di un unico esemplare

Interessa sia la fase progettuale che quella di produzione.
Esso coinvolge un organismo notificato nella verifica della documentazione tecnica e nella fase di collaudo del prodotto.
E' previsto in particolare l’utilizzo di questo modulo per prodotti non di serie.

Modulo H) Garanzia di qualità completa (EN ISO 9000)

Questo modulo garantisce tutto il processo produttivo, dalla progettazione alla produzione e con esso la direttiva prevede di dare fiducia completa al fabbricante che sia in possesso di un Sistema Qualità globale, sempre approvato da un Ente Terzo che secondo i dettami della EN ISO 9001 copra tutte le fasi.

 

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