L’armonizzazione tecnica europea favorisce la libera circolazione delle merci, tende ad assicurare un contesto tecnico comune, favorisce la competitività industriale in particolare per le nuove tecnologie. Dopo il 1985, la tecnica legislativa comunitaria non è più puramente "tecnica" e dettagliata, bensì funzionale: la norma cioè determina i requisiti essenziali dei prodotti (definendoli in modo omogeneo, ma ampio), descrive le esigenze che deve soddisfare, individua gli organi competenti alla normalizzazione e le modalità standard per procedere alla valutazione di conformità. La tecnica prettamente descrittiva che affrontava i problemi "caso per caso", infatti, produceva specifiche tecniche esageratamente descrittive difficili da seguire e di intralcio in caso di sostanziali miglioramenti tecnologici. Nei processi industriali le procedure di omologazione "ad hoc", d’altra parte, risultavano nella pratica operativa diverse dalle intenzioni generali. Le certificazioni, infine, non erano standardizzate.
Il soddisfacimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle direttive: viene lasciata assoluta libertà su come arrivare a soddisfare i requisiti. Le direttive individuano però la strada maestra per giungere al soddisfacimento dei requisiti essenziali e cioè la strada delle norme tecniche, intendendo come tali quelle emanate dagli organismi di normazione (o normalizzazione). I prodotti costruiti secondo tali norme, quando esse siano armonizzate vengono, per effetto della presunzione di conformità, riconosciuti automaticamente, di diritto, soddisfacenti ai requisiti essenziali.
Pertanto, riassumendo, le norme tecniche sono di applicazione volontaria ma (quando armonizzate) il loro utilizzo conferisce la presunzione del soddisfacimento dei requisiti essenziali delle direttive.
Gli organismi di normalizzazione sono CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), CENELEC (Comitato di Normalizzazione Elettrotecnica) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano: associazione tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni dotata, con D.M. 15.02.1978 e la direttiva 83/89, di riconoscimento giuridico; emana norme tecniche volontarie nei settori elettrico ed elettronico).
Le funzioni di tali organismi possono essere svolte anche da altre strutture, ma sempre sotto il loro controllo. Anche lo stato può proporre normativa armonizzata e notificarla, ma sempre previa analisi del CEN e CENELEC. Le norme sono sempre emesse dagli organismi di normalizzazione, previo mandato della Commissione europea di preparare una norma o una serie di norme per coprire un certo argomento ritenuto importante e prioritario. Una volta preparata ed emessa la norma, essa viene trasmessa alla Commissione che ne pubblica i riferimenti sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria per conferirle validità ai fini della direttiva, richiedendo nel contempo che venga recepita dagli enti normatori degli stati membri. In pratica, per ritenere una norma armonizzata ai fini delle direttive, occorrono:
Cosa fa la normalizzazione? Nella direttiva sono indicati i requisiti essenziali che lo strumento deve possedere: ciò permette un rapido aggiornamento della norma tecnica in caso, per esempio, di miglioramenti tecnologici. In realtà non è che la norma tecnica (volontaria) venga riscritta, ma soltanto reinterpretata alla luce dei miglioramenti e dei cambiamenti. Tre sono i settori di principale intervento:
- normalizzazione dei processi di produzione
- normalizzazione dei processi di valutazione /controllo
- marchiatura
In questo contesto assume particolare rilevanza il principio della presunzione di conformità e del reciproco riconoscimento dei risultati (se ad esempio uno strumento proviene da un altro stato membro, devo presumere che esso sia conforme, se certificato).
In conclusione, gli orientamenti strategici a livello comunitario sono:
- requisiti essenziali
- gli organi competenti per la normalizzazione
- il principio della presunzione di conformità
- la volontarietà delle specifiche tecniche
- la responsabilità delle autorità pubbliche
I requisiti di una direttiva di armonizzazione sono:
- campo di applicazione (gamma, esigenza da soddisfare)
- clausola di immissione sul mercato (generale, controlli)
- requisiti essenziali (forma precisa, completezza)
- clausola di libera circolazione (prodotti conformi, controlli)
- procedure di valutazione di conformità; (presunzione di conformità: norme armonizzate, norme nazionali; attestazione di conformità: certificazione organismi notificati, prove, dichiarazione conformità, altri)
La direttiva, per ciò che riguarda la validazione del prodotto, ovvero le procedure di valutazione di conformità, può stabilire più strade alternative a seconda del settore, secondo i moduli di armonizzazione