La legge di bilancio 2021 ha previsto il rafforzamento delle misure già annunciate in materia di credito d’imposta attraverso l’aumento delle risorse disponibili e dei vantaggi per le imprese. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni il credito d’imposta è fruibile in un’unica quota annuale.
Durata delle misure
La legge di bilancio 2021 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio italiano è riconosciuto un credito d’imposta. Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. La data è estesa al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Credito d’imposta in base alla tipologia di bene
Aliquote per beni materiali e immateriali:
- per beni strumentali materiali non 4.0
- 10%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. Massimale costi ammissibili 2 milioni.
- 6%: dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. Massimale costi ammissibili 1 milione.
- Per l’implementazione del lavoro agile
- 15%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Per beni immateriali non 4.0
- 10%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. Massimale costi ammissibili 1 milione.
-
6%: per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. Massimale costi ammissibili 1 milione.
Per i beni materiali 4.0 è riconosciuto un credito di imposta:
- Per spese inferiori a 2,5 milioni
- 50%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
- 40%: per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Per spese superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 30%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
- 20%: per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Per spese superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
- 10%: per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per i beni immateriali impresa 4.0 (comma 1058 legge di bilancio 2021) è riconosciuto un credito di imposta pari al 20%, fino ad un costo massimo di 1 milione.
I beni materiali 4.0 sono quelli indicati nell’Allegato A della legge 232/2016 e i beni immateriali 4.0 sono quelli indicati all’Allegato B della medesima legge. Non è sufficiente acquisire una tecnologia abilitante, ma è necessario inserirla in un processo di revisione dell'attività produttiva e/o dell'organizzazione aziendale. Se il costo unitario è inferiore a € 300.000,00 l'appartenenza all'elenco e l'interconnessione possono essere autodichiarati dal legale rappresentante, altrimenti occorre la perizia di un esperto.
Per approfondimenti consultare la pagina del MISE.