Le partecipazioni di srl sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Le norme di riferimento sono l’art. 2470 del codice civile e l’ art. 36 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Quest’ultima norma ha introdotto una diversa modalità di trasferimento della titolarità delle quote di di S.r.l. rispetto a quella prevista dal codice civile. Infatti oltre all’atto di cessione di quote nel quale le firme autografe delle parti sono autenticate dal notaio, è possibile predisporre un atto informatico con le firme digitali di cedente e cessionario.
Nell’ipotesi disciplinata dal codice civile il soggetto obbligato al deposito presso il registro imprese è il notaio entro 30 gg. dalla data dell’atto (art. 2470 c.c.).
Nell’ipotesi disciplinata dall’ art. 36 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, il soggetto obbligato è il dottore commercialista ed esperto contabile che deposita l’atto al registro delle imprese, sempre nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto (determinata dalla marcatura temporale).