In data 27 giugno 2012 il Parlamento approva la riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, misure già sollecitate dall'Europa lo scorso mese di agosto con una lettera della Bce.
La legge, arricchita dal contributo del Parlamento, tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro:
- una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, adeguando all’attuale contesto economico la disciplina del licenziamento individuale;
- un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive;
- l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.
Di seguito analizziamo alcuni punti cardine della riforma.
In primis l'apprendistato quale forma principale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con alcune limitazione per evitare gli abusi: per le assunzioni dal primo gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e professionisti non potrà superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno di 10 dipendenti, mentre negli altri casi di 3 a 2. La durata del contratto di apprendistato non deve essere inferiore a sei mesi. Vengo imposti vincoli per evitare che una Partita Iva nasconda in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Queste forme sono da considerarsi collaborazioni qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti: collaborazione superiore agli 8 mesi, corrispettivi superiori all'80 percento dei corrispettivi totali conseguiti, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. Maggiori tutele anche per i contratti di Co.Co.pro, per i quali si fissa la necessità di stabilire nel contratto il progetto specifico oggetto del lavoro, escludendo compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Per quanto riguarda la flessibilità in uscita le principali novità sono concentrate sulla riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori: è previsto il reintegro automatico se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio, a meno che il lavoratore non opti per un indennizzo, meno discrezionalità per i giudici nel caso di licenziamenti senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo, infine riduzione dei casi di reintegro per motivi economici.
Per quanto riguarda invece la riforma degli ammortizzatori sociali si prevede che ogni forma di tutela avvenga attraverso l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), con il graduale superamento dell'indennità di mobilità: la relativa fase transitoria si completerà nel 2017. Il sussidio viene esteso anche ad apprendisti, artisti e dipendenti a termine della PA. Per accedervi saranno necessari: lo status di disoccupato, due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi utili nei due precedenti il licenziamento. Sono esclusi i dimissionari e chi ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro, salvo il caso di una procedura di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro. Per i soggetti esclusi dall'Aspi viene istituita la mini Aspi, che può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
Si prevedono infine nuove aliquote contributive per i contratti a tempo determinato che gradualmente, entro il 2018, raggiungeranno il 33%.
La riforma prevede un sistema di monitoraggio continuo del mercato del lavoro al fine di individuare eventuali azioni correttive che possano ulteriormente migliorare il mercato stesso in coerenza con le dinamiche economiche e sociali del Paese.