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Esportazione marmo in Slovenia con lavorazione intermedia

Dati
Paese: 
Slovenia
Tipologia: 
Lapideo
Domanda

In data 02.03.06 la scrivente ditta italiana denominata "ditta A" vende n. 01 blocco di marmo ad una ditta slovena ( ditta B ). Il blocco si fermerà temporaneamente in una terza ditta italiana ( ditta C ) dove verrà sottoposto ad alcune lavorazioni.
Ditta A emette i seguenti documenti: D.D.T. di vendita a ditta B specificando come luogo di destinazione ditta C.
CMR “ “ “ “ “ “ “.
FATTURA di vendita aditta B non imponibile iva ai sensi ART. 41 L. 427/93 a cui vorrà allegare ( sotto consiglio del commercialista ) d.d.t. emesso da ditta C con cui il materiale viene effettivamente esportato.
Dopo 1 mese ditta C avvisa ditta A che non può inviarle il d.d.t. perché il lavoro è stato momentaneamente sospeso e non sa quando riprenderà.
Finché la merce rimarrà in Italia, ditta A pensa di essere “evasore iva” in quanto l’operazione in oggetto non rispetta 1/3 punti fondamentali per poter essre definita export intracee: LA MERCE DEVE MATERIALMENTE USCIRE DAL TERRITORIO !!!

Come potete consigliare ditta A???
In future situazioni simili, può ditta A proteggersi non facendo comparire ditta C su d.d.t.e cmr?

Risposta

Le disposizioni della legge 427/93 non stabiliscono un termine per l’invio della merce nel Paese comunitario. La procedura da porre in essere risulta essere la seguente: la ditta A fattura allo sloveno il blocco non imponibile iva art.41 ed emette un DDT evidenziando destinatario la ditta comunitaria e destinazione la ditta italiana che procede alla lavorazione.
Si dovrà compilare il modello intrastat solamente ai fini fiscali

Successivamente quando la ditta C spedirà fisicamente la merce dovrà consegnare una copia della CMR sulla quale dovrà essere evidenziata la merce di proprietà "ditta A". Se non si vuole inserire il vostro nome nella CMR è sufficiente indicare sulla stessa il numero e la data del DDT o della fattura senza segnalare il nominativo

Detta copia di documento dovrà essere allegata al DDT ed alla fattura a suo tempo emessa.

La ditta C emetterà fattura non imponibile iva a norma dell’art.40 compilando il modello intrastat ai soli fini statistici indicando nel valore statistico anche il costo del marmo da voi inviato.

La ditta C dovrà inoltre annotare l’arrivo del marmo nell’apposito registro dell’art.50 che verrà scaricato con l’invio dei beni all’estero.

Per quanto riguarda la CMR nella casella mittente deve essere inserito il nominativo di chi paga il trasporto che è soggetto del contratto stesso. Se il committente del trasporto è la Vostra società è sufficiente inserire nella casella 1 della CMR il nome dello spedizioniere a cui il trasporto stesso è stato affidato seguito dalla dicitura: “as agent only”