Tu sei qui

Cessione di beni intracomunitaria.

Dati
Paese: 
Spagna
Tipologia: 
commercio
Domanda
"Dobbiamo esportare elementi di arredo in Spagna (Ibiza). L'amministratore della società a cui andrà intestata la fattura in regime di esenzione iva (ex art.41, legge 427/93) ci chiede se abbiamo bisogno del codice fiscale spagnolo o di quello europeo della società. Chiediamo quindi se, a differenza della partita iva italiana che è unica, il corrispettivo codice spagnolo prevede più versioni e quale dobbiamo usare per emettere fattura in esenzione iva. "
Risposta
"Rileviamo dapprima che - nell’ambito delle cesssioni intracomunitarie - ai fini del riconoscimento della non imponibilita'  dell’operazione nel territorio dello Stato, l’art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993, stabilisce espressamente in capo al cedente nazionale l’obbligo di indicare in fattura il “numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario (…) dallo Stato membro di appartenenza”. In ossequio a tale disposto normativo  e'  fatto pertanto obbligo di indicare il numero identificativo ai fini IVA del cessionario intracomunitario in fattura.
Quanto all’identificazione ai fini IVA negli altri Paesi Comunitari, rileviamo come il disposto di cui agli artt. 213 e ss della Direttiva 112/2006/CE preveda l’identificazione tramite un numero individuale. Secondo le disposizioni comunitarie il numero di identificazione  è  costituito dal numero di partita IVA attribuito dall’Amministrazione finanziaria di appartenenza, preceduto da un prefisso che riconosce lo Stato Membro di identificazione attinto dai codici ISO degli Stati appartenenti alla Comunita' .
 
Il numero identificativo sara'  pertanto costituito – per quanto concerne la Spagna - dalle due lettere “ES” e da un seguente codice alfanumerico.
 
Inoltre, non ci risulta - da una prima analisi effettuata – che la normativa IVA interna spagnola preveda un doppio codice identificativo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ci sembrerebbe altres difficilmente possibile, stando a quanto disposto dalla Direttiva IVA circa il numero identificativo individuale. In merito a tale circostanza possiamo indagare ulteriormente coinvolgendo corrispondenti comunitari, se la Societa'  lo ritiene opportuno.
 
Ci premesso, la Societa'  ha l’onere di verificare la validita'  del numero di identificazione IVA dei propri clienti comunitari in suo possesso tramite l’Agenzia delle Entrate (all’indirizzo http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm) prima di effettuare la cessione.
 
Infatti, l’amministrazione finanziaria recupera a tassazione l’IVA relativa alle cessioni intra-ue effettuate con l’indicazione di numeri di partita IVA inesistenti o cessati."