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Spedizione beni in Romania in conto lavorazione

Dati
Paese: 
Romania
Tipologia: 
Moda (Tessile e abbigliamento)
Domanda

Un produttore italiano di abbigliamento spedisce in conto lavoro beni in Romania per lavorazioni, come si registra lafattura della Romania (Art 40??) e come si compila il modello intrastat?

Risposta

Nel caso in cui la l’operazione di lavorazione effettuata dalla Società rumena sui beni inviati dall’Italia dalla Società italiana, rientri nel novero delle operazioni di lavorazione di cui all’articolo 40, comma 4-bis del D.L. 331/93, la fatturazione dell’operazione sarà la seguente:

-       la Società rumena, prestatrice del servizio, emetterà fattura senza addebito d’imposta, nei confronti della Società Italiana;

-       la Società italiana, committente, dovrà integrare tale fattura con IVA nazionale, e successivamente provvedere alla registrazione della stessa nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti, secondo le modalità previste agli artt. 46 e ss. del D.L. 331/93. Ricordiamo a tal fine che l’annotazione delle fatture intracomunitarie deve essere distinta rispetto alle altre fatture nazionali.

Riguardo la compilazione del modello intrastat in linea generale, si osserva che le lavorazioni che rientrano nell’articolo 40, comma 4-bis del D.L. n. 331 del 1993 (lavori a facon, operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali, trasformazioni e perizie) devono essere dichiarate nei modelli Intrastat delle cessioni e degli acquisti solo agli effetti statistici e non anche ai fini fiscali. Conseguentemente, vanno indicate solo da coloro che presentano i modelli con cadenza mensile.

Pertanto, assumendo che le lavorazioni in parola rientrino tra quelle di cui all’articolo 40 citato e che la Società presenti i modelli Intrastat con cadenza mensile, per la lavorazione in altro Stato comunitario di beni inviati dalla Italia, la procedura da applicare è la seguente:

-       al momento dell’invio dei beni, la Società dovrà compilare il modello Intra 1 bis ai soli fini statistici, con indicazione del valore statistico dei beni e della natura della transazione (operazione in vista di una lavorazione);

-       al momento della consegna in Italia dei prodotti lavorati, dovrà compilare il modello Intra 2 bis, ai soli fini statistici, con indicazione del valore finale dei beni, comprensivo anche della lavorazione, e la natura della transazione (operazione successiva ad una lavorazione).

Se la Società italiana presenta i modelli Intra 1 e Intra 2 (o anche uno soltanto) con cadenza trimestrale o annuale, non ha alcun obbligo di dichiarazione statistica.

Da ultimo preme segnalare come quanto sopra riportato deve intendersi come indicazione di natura generale e generica, non avendo informazioni di dettaglio circa i soggetti coinvolti nella transazione, l’assetto contrattuale e l’operazione che materialmente viene posta in essere.